Divieto di sbarco
sullisola
Dal 18 aprile al 25 settembre
2011, dal 30 ottobre al 13 novembre 2011 e dal 21 dicembre 2011 all8 gennaio 2012
sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nella Regione Campania, fatta
eccezione delle persone stabilmente residenti sull'isola.
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreto 115 del marzo 2011
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola di Procida.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla
circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le
istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi
di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti
a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale del comune di Procida in data 14 gennaio 2010, n.
3, e la nota dello stesso comune di Procida prot. n. 211 del 9 febbraio 2010 concernenti
il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Procida degli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabilmente residente sull'isola;
Vista la nota n. 63 del 29 settembre 2009 e la nota di sollecito n. 7666 del 28 gennaio
2010, con le quali si chiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle
Isole di Ischia e di Procida e alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;
Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 0013930 del 25 febbraio 2010, con la quale
si esprime parere favorevole all'emissione del decreto;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione
stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1
Divieto
Dal 18 aprile al 25 settembre 2011, dal 30 ottobre al 13 novembre 2011 e dal 21 dicembre
2011 all8 gennaio 2012 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola di
Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti
parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.
Art. 2
Autorizzazione in deroga
Nel periodo menzionato all'articolo 1 del presente decreto, sono concesse autorizzazioni
in deroga al divieto per i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori di proprieta' di soggetti non residenti nella Regione Campania, sempre che
siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania che possono
sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno
rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati. Per il libero transito
sull'isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed
esporre apposito contrassegno;
b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni
ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei
ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana e possessori di posto auto o
contrassegno di cui al punto Ťať;
c) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende
erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al
servizio ecologico dell'amministrazione provinciale di Napoli;
d) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno
previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni
turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione
comunale;
f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonche' autocaravan, che in ogni caso
dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in
cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
g) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari che,Dal 18 aprile al 25 settembre
2011, dal 30 ottobre al 13 novembre 2011 e dal 21 dicembre 2011 all8 gennaio 2012,
non devono essere di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ad eccezione di
quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali;
h) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore
a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedi' al venerdi';
i) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al servizio
territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC.
Art. 3
Autorizzazioni in deroga
Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed
urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'Isola
di Procida.
Art. 4
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 cosi' come previsto dal
comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti
di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008.
Art. 5
Vigilanza
Il prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica
sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il
periodo considerato.
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