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 Divieto di sbarco sull’isola
(D.M. Ministero Infrastrutture n.103 del 15.03.2021)

Dal 1° aprile 2021 al 31 ottobre 2021, sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone ivi residenti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA' SOSTENIBILI

VISTO l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all’afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l’afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

VISTA la delibera della Giunta Comunale del Comune di Procida in data 24 febbraio 2021, n. 43, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell’isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull’Isola;

VISTA la nota della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli n.71496 del 5 marzo 2021;

VISTA la nota n. 7042 del 1°ottobre 2020 e la nota di sollecito n. 1415 del 18 febbraio 2021, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l’emissione del parere di competenza;

RITENUTO opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, anche nelle more dell’acquisizione del parere della Regione Campania;

PRESO ATTO della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha determinato l’adozione di misure urgenti, atte a contenerne la diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;

VISTI gli atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare, il decreto legge 14 2 gennaio 2021, n.2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamento nel territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante ”Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ”Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATA la possibilità che gli attuali divieti di circolazione delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione all’evoluzione delle fasi emergenziali;

D E C R E T A

ART. 1 (Divieti)

1. Dal 1° aprile 2021 al 31 ottobre 2021, sono vietati l’afflusso e la circolazione nell’isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull’isola, anche se risultino cointestati con persone ivi residenti.

ART. 2 (Deroghe)

1. Nel periodo di cui all’articolo 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell’isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare.

b) autoveicoli e motoveicoli che devono raggiugere le strutture sanitarie della ASL Napoli Nord 2 ubicate sull’isola di Procida o il centro di riabilitazione convenzionato di via Salette, provvisti di certificazione del medico di base o dell’Amministrazione delle strutture, limitatamente al giorno della visita prevista; 3

c) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull’isola di Procida, nonché autoveicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico o anche in forma privata, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta dall’Amministrazione comunale;

e) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all’art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

f) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari per gli esercizi commerciali e alla consegna di farmaci, quotidiani e periodici, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con operazioni di imbarco e di sbarco da eseguirsi nella fascia oraria compresa tra le ore 3,00 e le ore 11,45;

g) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì, con operazioni di imbarco e di sbarco da eseguirsi nella fascia oraria compresa tra le ore 3,00 e le ore 11,45;

h) veicoli noleggiati e condotti da persone che abbiano la propria residenza nel Comune di Procida;

i) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell’isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico della Città Metropolitana;

j) veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad altre Pubbliche Amministrazioni, quale Regione, Città Metropolitana, Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell’ARPAC, della ASL e veicoli elettrici.

2 Per il libero transito e sosta sull’isola, quando consentita, i veicoli di cui al precedente comma 1, lett. a), b) c), d) e) f) e g) dovranno munirsi di uno specifico abbonamento ed esporre apposito contrassegno per l’intero periodo di permanenza e dovranno compilare apposita autodichiarazione, completa in ogni sua parte, secondo la specifica modulistica disponibile sul sito internet del Comune di Procida, che dovrà essere conservata all’interno del veicolo ed esposta in maniera visibile per tutto il periodo del soggiorno.

ART. 3 (Autorizzazioni)

1. Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione nell’isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non 4 superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l’Amministrazione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi può, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

ART. 4 (Sanzioni)

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dal comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 31 dicembre 2020.

ART. 5 (Attuazione e vigilanza)

1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all’osservanza dei regimi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, già vigenti o da emanare in relazione all’evoluzione delle fasi emergenziali. 

2. Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all’evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

                                                              IL MINISTRO

                                                  ENRICO GIOVANNINI

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