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Divieto di sbarco sull’isola

Dal 6 aprile 2012 al 30 settembre 2012, dal 30 ottobre 2012 all'11 novembre 2012 e dal 21 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nella Regione Campania, fatta eccezione delle persone stabilmente residenti sull'isola.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Procida in data 26 gennaio 2012, n. 11, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'Isola;

Vista la nota n. 4785 del 23 settembre 2011 e la nota di sollecito n. 500 del 30 gennaio 2012, con le quali si chiedeva all'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida e alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 17936/12 del 12 marzo 2012, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1

Divieto

Dal 6 aprile 2012 al 30 settembre 2012, dal 30 ottobre 2012 all'11 novembre 2012 e dal 21 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone residenti.  

Art. 2

Autorizzazione in deroga 

Nel periodo menzionato all'art. 1 del presente decreto, sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti non residenti nella Regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun Comune della Campania che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati. Per il libero transito sull'isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;

b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana, e che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Per il libero transito sull'isola, dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;

c) veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la propria residenza nel Comune di Procida;

d) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'Amministrazione provinciale di Napoli;

e) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;

f) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale;

g) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonche' autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

h) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari che, dal 6 aprile 2012 al 10 aprile 2012 e dal 21 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, non devono essere di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ad eccezione di quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali;

i) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedi' al venerdi';

j) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC. 

Art. 3

Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida. 

Art. 4

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2010. 

Art. 5

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 19 marzo 2012

p. Il Ministro: Ciaccia

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2012 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 384 

 

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